Coppa di Africa dal 13 gennaio
header photo

ingrandisci il testo rimpicciolisci il testo testo normale feed RSS Feed

SOVRAINDEBITAMENTO: LA CASA NON PUO’ ESSERE VENDUTA ALL’ASTA SE HAI TROPPI DEBITI

asta

AG.RF.(redazione).02.05.2017

“riverflash” – Lo dice la legge: se hai tanti debiti, la casa non può essere venduta all’asta e questa legge è stata applicata dal Tribunale di Lodi. Che si è così espresso: “Valutate le ragioni del debitore rispetto all’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”. A chi si fa riferimento? Ad un imprenditore che nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. Di fronte a questa drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti. La vigente normativa (L. n. 3 del 27.01.2012, Art. 6, comma 2, lettera a), ribattezzata ‘legge salva-suicidi’ o ‘cancella debiti’, definisce la crisi da sovra-indebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Dunque, il debito non viene cancellato ma esiste un modo per far fronte ai debiti, in proporzione con le proprie risorse. In cosa consiste? Il consumatore può fare un accordo con i creditori (la proposta deve essere sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti), ricorrere al ‘Piano del consumatore’ (permette un certo margine di scelta su quali beni cedere) oppure liquidare il patrimonio. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure). Un liquidatore nominato dal Tribunale provvede a vendere tutti i beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso il debitore, perde tutti i suoi beni, ad eccezione di alcuni impignorabili.

 

Nessun Commento »

Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.


Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Lascia un commento


Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.

*