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PARCHEGGI SULLE STRISCE BLU: ECCO QUANDO LA MULTA E’ ILLEGGITTIMA

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AG.RF.(MP).10.10.2016

 “riverflash” – Attenzione ai parcheggi sulle strisce blu: sono tante le multe che ogni giorno vengono “inflitte” per irregolarità, ma non tutte sono legittime. Spesso l’automobilista trova sul parabrezza una multa per aver lasciato l’auto in sosta oltre l’orario coperto dal ticket regolarmente acquistato ed esposto. Tuttavia, il mancato rinnovo del ticket oltre orario, rappresenterebbe un illecito non sanzionabile. Il Codice della Strada, infatti, prevede soltanto che il ticket debba essere acquistato ed esposto in maniera visibile, ma non si pronuncia sulla possibilità che, una volta scaduto, non sia stato rinnovato. A sciogliere l’ingarbugliata matassa, sono i Giudici di Pace che hanno portato la vicenda all’attenzione del Ministero. E comunque sembra che per il momento, la decisione dei giudici, sia totalmente soggettiva:  il Giudice di Pace di Lecce, ad esempio, ha affermato che “La sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma fattispecie sanzionata dall’art. 7, comma 1, lett. f) del CdS (che sanziona la sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate)”. In un parere del 13 marzo 2014, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”. Ma i competenti Uffici del MIT hanno, dunque, ritenuto che il pagamento in misura insufficiente, in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente un’inadempienza contrattuale. Un concetto ribadito lo scorso anno dalla nota del MIT n. 53284 del 12 maggio 2015, che ha affidato ai Comuni la possibilità di regolamentare le conseguenze della fattispecie, per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini. A tal fine il Comune, evidenzia il ministero, può, nell’ampia varietà di misure disponibili, “selezionare e scegliere quelle più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire” ad esempio “al fine di favorire il ricambio più o meno frequente dei veicoli in sosta”. La sanzione relativa al mancato “rinnovo” del ticket, può essere applicata in quelle zone dove c’è la possibilità di parcheggiare a tempo indeterminato: se, invece, nell’area sono fissati limiti massimi di sosta, la multa è da considerarsi legittima. Dal I luglio 2016 i Comuni italiani sono obbligati ad abilitare i pagamenti elettronici sui dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento. Si tratta di un onere imposto dalla Legge di Stabilità 2016 che ha esteso anche al parchimetro la necessità di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo “oggettiva impossibilità tecnica”. Molti Comuni si sono attivati per i necessari adeguamenti, ma la maggior parte ancora no. Cosa fare allora? Gli automobilisti che non sono in grado di acquistare il ticket per mancanza del pos, potrebbero quindi sentirsi legittimati a non pagare. Tuttavia, essendo la questione assai recente, non esistono precedenti giurisprudenziali che potrebbero giustificare qualunque tipo di iniziativa individuale del cittadino, pertanto si consiglia una certa prudenza, In ogni caso, se c’è una zona di parcheggio con custodia e quindi a pagamento, nelle immediate vicinanze, deve anche esserci un’area destinata al parcheggio “libero”. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite di particolare pregio storico e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica. Ciò in sostanza rende illegittima una sanzione elevata al trasgressore che non abbia esposto il ticket se mancano, nelle vicinanze, zone in cui la sosta è gratuita. In ogni caso, la questione è ancora controversa e in caso di sanzione considerata illeggittima, occorre rivolgersi al Giudice di Pace, che deciderà, caso per caso, se sia giusto o no applicare la multa.

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