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NUOVI ORARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI: ECCO LA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO

AG.RF.(redazione).18.03.2020

“riverflash” – Nella giornata di ieri, la Regione Lazio ha emesso un’ordinanza che regolamenta l’apertura degli esercizi commerciali, stabilendo nuovi orari limite per le aperture e le chiusure serali e della domenica che saranno in vigore dal 18 marzo al 5 aprile. Inoltre, c’è l’obbligo per i gestori di organizzare gli accessi della clientela, garantendo gli spazi interpersonali e sanificando i luoghi di lavoro. Quindi non più supermercati aperti per 24 ore e divieto anche di spostamenti lunghi per andare a fare la spesa. Il provvedimento è stato firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, con la collaborazione degli assessori al Lavoro Claudio Di Berardino e Paolo Orneli allo Sviluppo  Economico, Commercio e Artigianato, è motivato dall’attuale emergenza sanitaria e si pone come obiettivo, la tutela della salute dei lavoratori del settore del commercio e la garanzia della loro mobilità, in seguito ai provvedimenti di limitazione degli orari del trasporto pubblico. Tutto ciò per tutelare i lavoratori e unire le esigenze dei cittadini e quelle delle aziende. L’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi la cui apertura è attualmente autorizzata (ossia quelli elencati nell’allegato 1, del DPCM dell’11 marzo 2020 – vedi in calce), fatte salve le farmacie e parafarmacie sui cui orari non interviene, raccomandando spostamenti solo per effettiva necessità.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico previsti dal provvedimento:

– dal lunedì al sabato: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00;

– la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.

Gli esercizi che, a causa di spazi ridotti, non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, dovranno rimanere chiusi. I gestori dovranno inoltre “garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio”.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

REGIONE LAZIODirezione Regionale:PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVEOrdinanza del PresidenteN. del Proposta n. 4086del 17/03/2020Oggetto:Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.Il Direttore RegionaleT. PETUCCI______________________________EstensorePETUCCI TIZIANA______________________________Responsabile del ProcedimentoPETUCCI TIZIANA______________________________Pagina 1 / Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 6Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Z0001017/03/2020

OGGETTO:Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.VISTO l’art. 32 della Costituzione;VISTO lo Statuto della Regione Lazio;VISTAla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficaciaestesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;VISTOil D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;VISTOl’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresala costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTOil Decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTOil DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale -Supplemento n.15;VISTAl’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;VISTAl’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;VISTAla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;VISTAl’ordinanza delMinistro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;Pagina 2 / 6

VISTEle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardiae Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;VISTOil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;VISTEaltresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;VISTAinoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;VISTOil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulterioridisposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:•Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;•Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020, •Ordinanza del Capodel Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020; •Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;•Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 maro 2020;PRESO ATTOdella nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni eProvince autonome;VISTOil decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

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