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LEX – RUBRICA DI INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DI PAOLA PANICO DEL FORO DI ROMA: “ACCORDI ECONOMICI TRA I CONIUGI NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO”

divorzio-legge[1]“riverflash” – Con la riforma del diritto di famiglia, nel 1975, l’istituto della separazione si è spogliato della veste repressiva e sanzionatoria, originariamente prevista dal legislatore del 1942 per limitare i comportamenti colpevoli dei coniugi, trasformandosi nel “rimedio”, previsto dall’ordinamento giuridico, per riparare ad una convivenza divenuta, secondo una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, “intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”; tale situazione può poi concludersi col divorzio, determinandosi, così, lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

La crisi coniugale è senza dubbio un evento logorante sotto il profilo psicologico, a causa del fallimento del progetto di vita insieme, ma questo non deve far cadere i coniugi nell’errore di affrontare in maniera conflittuale la separazione ed il divorzio, soprattutto in presenza di figli.

Un buon accordo di separazione o divorzio dovrebbe realizzare l’obiettivo di soddisfare al massimo le nuove esigenze dei coniugi, quelle legate ai rispettivi nuovi progetti di vita, evitando, per quanto possibile, che il coniuge economicamente più debole gravi esageratamente sull’altro, impedendogli di realizzare le proprie aspettative, tenendo a mente che contrarre matrimonio non equivale a sottoscrivere una polizza assicurativa e che, passare da una gestione di coppia a due da single, si pone, inevitabilmente, come ostacolo a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: ciò che si tende idealmente ad assicurare al coniuge più debole economicamente.

A modesto avviso di chi scrive, soprattutto in assenza di figli, la soluzione che maggiormente consente ai coniugi di guardare avanti e perseguire nuovi obiettivi di realizzazione personale è un accordo che definisca una tantum i rapporti economici tra loro.

I coniugi possono infatti pattuire, in alternativa all’assegno periodico di mantenimento ed all’assegno divorzile, l’adempimento del relativo obbligo mediante la corresponsione, in un’unica soluzione, di una somma di denaro o il trasferimento di beni mobili o immobili, in favore del coniuge economicamente debole.

Appare evidente che, ove i coniugi optino per una siffatta regolamentazione definitiva dei propri rapporti economici, dovranno farsi delle reciproche concessioni: da una parte il coniuge tenuto a corrispondere il mantenimento sosterrà lo sforzo di un esborso ingente anticipato e, dunque, dall’altra, il coniuge beneficiario, quello economicamente debole, non potrà pretendere che il proprio corrispondente incremento patrimoniale sia pari a quanto avrebbe incassato nel corso di decine di anni mediante un assegno periodico.

Sarà compito dei rispettivi avvocati trovare il giusto punto di equilibrio, l’accordo più soddisfacente per entrambi i coniugi, evitando così estenuanti giudizi contenziosi.

AG.RF. (Avv. Paola Panico – paolapanico@yahoo.it) 29.06.2013

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