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BONUS DA 80 EURO AUTOMATICO ANCHE PER CHI E’ IN CASSA INTEGRAZIONE E PER I LAVORATORI IN MOBILITA’

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AG.RF.(redazione).15.05.2014

 “riverflash” – Il bonus di 80 euro previsto dal decreto Irpef, sarà automatico per cassintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupati che percepiscono l’indennità e spetterà anche agli eredi dei lavoratori deceduti. Non rientrano nel calcolo per l’assegnazione le somme percepite come incremento della produttività. Il credito Irpef, dunque, così come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, come si legge nella circolare emessa dall’Agenzia, è da considerarsi “automatico” perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. L’entità del credito dovrà essere calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso. I redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. “Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra, non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Il reddito da lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva, deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della ‘capienza’ dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Anche ai lavoratori deceduti spetterà il credito, in base al periodo di lavoro nel 2014 e verrà quindi calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello. Dopo aver calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per coloro che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il datore di lavoro dovrà calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo: un lavoratore che ha un reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo, il bonus dovrà essere ripartito e inserito nelle varie buste paga da maggio in poi. La somma da erogare nel mese, seguirà dei parametri, in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione. Inoltre la circolare stabilisce che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al bonus, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Infine, il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto oramai da alcuni anni.

 

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