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AUTOCERTIFICAZIONE: ECCO COME COMPILARLA

AG.RF.(redazione).23.12.2020

“riverflash” – Dal 24 dicembre scattano le restrizioni valide fino al 6 gennaio. Ma anche le deroghe: cosa bisogna scrivere nel modulo autodichiarazione del ministero dell’Interno e quali scappatoie sono ammesse per il pranzo di Natale, il Cenone, il Veglione e gli spostamenti in generale

Oggi è l’ultimo giorno di libertà “condizionata” in zona gialla per gli italiani (tranne campani e abruzzesi che sono in zona arancione). Dalla mezzanotte del 24 dicembre tutta l’Italia diventerà zona rossa in virtù del decreto legge n. 172 18 dicembre che introduce nuove disposizioni per l’emergenza coronavirus. E da domani fino al 6 gennaio 2021 per muoversi sarà in molti casi necessaria l’autocertificazione. Vediamo nel dettaglio cosa succede dal 24 dicembre con l’Italia in zona rossa e arancione, le deroghe per gli spostamenti e le scappatoie per il pranzo di Natale, il Cenone e il veglione.

Italia zona rossa: da domani si esce solo con l’autocertificazione: come compilarla e i modi per “aggirare” le regole

La circolare pubblicata ieri sul sito del ministero dell’Interno ricorda che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020  e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta “area rossa”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. In zona rossa gli spostamenti sono consentiti soltanto per ragioni di lavoro, salute o estrema urgenza e necessità e vanno certificati tramite il modulo autodichiarazione. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece sul territorio nazionale le misure previste per l’area arancione. A questi divieti si applicano tre diverse deroghe da motivare tramite autocertificazione:

  • c’è una deroga che riguarda gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5mila abitanti, i cui residenti possono spostarsi per una distanza non superiore ai 30 chilometri rispetto ai confini. Non si può andare però nei capoluoghi di provincia;

  • c’è poi un’altra deroga che invece riguarda tutti i cittadini: è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;

  • a questo si aggiunge, come deciso dal decreto legge n. 158 2 dicembre, che il ritorno a casa è sempre consentito a qualsiasi ora del giorno e della notte e che per “casa” si intende la residenza, il domicilio o l’abitazione. Il Viminale ha precisato ieri che se si utilizza una delle tre precedenti deroghe “la relativa ragione giustificativa potrà essere addotta tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a “motivi ammessi dalle vigenti normative”.

Vista quest’ultima precisazione è probabile che alla fine il Viminale non pubblichi un nuovo modulo autodichiarazione per consentire l’autocertificazione nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio ma che rimanga valida quella in pdf che porta ancora la data dell’ottobre 2020 e che è scaricabile sul sito del ministero dell’interno. In questo caso, oltre a barrare la casella, va spiegato nella riga successiva il motivo che determina lo spostamento, l’indirizzo di partenza e l’indirizzo di destinazione. Non va specificato il nome dell’eventuale persona che si va a incontrare (parenti o amici che siano) per ragioni di privacy.

La circolare conclude ribadendo che “l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite, ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. p) e q) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020. Anche in questi casi troveranno peraltro applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto “coprifuoco””, e che “sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale”.

Come compilare l’autocertificazione per uscire dal 24 dicembre

Sarà inoltre necessario indicare nel modulo di autocertificazione: il proprio abituale domicilio, un contatto telefonico valido, di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie), di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale” regolate dall’articolo 495 del Codice di procedura penale. Cosa rischia chi non è in regola? In primo luogo una multa da 400 a mille euro, come previsto dal decreto. In attesa di scoprire se il Viminale appronterà un altro modulo per l’autocertificazione delle uscite da casa, va segnalato che già così le regole sono talmente lasche da consentire l’utilizzo di una serie di scappatoie per il pranzo di Natale, il Cenone, il Veglione e per le uscite per andare a trovare gli amici. Il governo ha autorizzato esplicitamente:

  • il pranzo di Natale, perché rientra nei limiti temporali del coprifuoco;

  • il pranzo del primo dell’anno, per lo stesso motivo.

Ma, e questa è la novità, non essendo esplicitamente vietati sono consentiti anche il Cenone di Natale e il Veglione di Capodanno con due ospiti più gli under 14 e i non autosufficienti. Sostanzialmente in tre modi:

  • il primo è il più semplice: si possono anticipare gli orari delle cene in modo da rispettare il coprifuoco;

  • il secondo è più complicato: essendo consentito dal decreto legge 2 dicembre a qualsiasi ora il ritorno a casa (e quindi anche durante il coprifuoco) si può farlo dopo aver cenato e brindato oltre mezzanotte;

  • il terzo modo è quello che era stato ipotizzato nei giorni scorsi: basta rimanere a dormire la sera del 24 e quella del primo gennaio e tornare a casa quando sarà scaduta l’ora del coprifuoco.

Fabio Ciciliano, 48 anni, dirigente medico della polizia e membro del Comitato Tecnico Scientifico, di cui è segretario, in una serie di dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al Corriere della Sera ha spiegato che l’espediente del pernottamento è valido: “Sì, ogni giorno si può effettuare soltanto una visita e si può rimanere anche a dormire. L’uscita per il ritorno a casa è consentita dalle 5 alle 22 tutti i giorni e il 1° gennaio 2021 dalle 7 alle 22”. E c’è di più: perché anche la precisazione sulle seconde case che è sempre possibile raggiungere fornita il 19 dicembre scorso da Palazzo Chigi fornisce un’ulteriore scappatoia per organizzare cenoni e veglioni: “È stato necessario trovare un compromesso tra necessità di limitare la circolazione delle persone per evitare la diffusione del virus e l’esigenza di garantire comunque una minima socialità per le famiglie, soprattutto per consentire ai nonni di non rimanere soli durante il periodo natalizio”.

Le forze dell’ordine e i controlli vietati in casa se non per giustificati motivi

Anche chi va a trovare un parente o un amico nella seconda casa può fermarsi a dormire. Unica condizione: “La seconda casa dev’essere nella regione di residenza sia del proprietario che degli amici o parenti che vengono ospitati, poiché dal 21 dicembre al 6 gennaio sono preclusi spostamenti tra regioni e province autonome”. È importante ricordare d iportare con sé il modulo dell’autocerticazione sia nei giorni “rossi” (a dicembre il 24/25/26/27/31 e a gennaio 1/2/3/5/6) che in quelli “arancioni” (28/29/30 dicembre e 4 gennaio). Di fatto le due categorie sono pressocché indistinguibili.

Va inoltre ricordato che il domicilio è inviolabile e quindi i controlli in casa sono impediti alle forze dell’ordine, a meno che queste ultime non abbiano il fondato sospetto che nell’abitazione stia avvenendo qualcosa di illegale. Ecco quindi che con la regola delle due persone e il fatto che si debba specificare l’indirizzo di destinazione ma non la persona a cui si sta facendo visita c’è il pericolo che più coppie di persone (o intere famiglie) si vedano nella stessa casa senza che tecnicamente nessuno possa impedirlo

Fonte: Roma Today

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