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VIETATO VIETARE AGLI ANIMALI DOMESTICI GLI SPAZI CONDOMINIALI

cani in giardinoAG.RF 13.04.2015 (ore 13:16)

(riverflash) – Nei palazzi con giardino succede che il proprietario di un appartamento rimproveri un altro inquilino reclamando il divieto a portare animali domestici nel giardino condominiale. Il signore che protesta è un “ignorante”, nel senso che ignora le leggi. Adesso gli animali domestici sono ritenuti dalla legge parti della famiglia, non più accessori. Se ne deduce, quindi, che non possono essere vietati spazi comuni a un membro di una famiglia inquilina del palazzo, come lo è, ad esempio, un cane. Nessun reato, quindi, a portare il proprio familiare a quattro zampe nel giardino condominiale. Semmai commette il reato di intimidazione il  condomino ignorante che cerca in modo perentorio di interrompere la passeggiata in giardino del cane. A patto, naturalmente, che il padrone ne raccolga le deiezioni e non faccia danni al giardino.

28 settembre 2012

 La Camera l’ha messo nero su bianco: non si potrà in alcun modo vietare a priori la presenza degli animali domestici, anche se l’assemblea condominiale avesse, nel frattempo, assunto un regolamento che preveda una disposizione in senso opposto. Insomma, la signora anziana che si lamenta dei guaiti del cane nell’appartamento attiguo, o il maniaco delle piante che protesta perché il gatto del vicino disperde terriccio sulle parti in comune, dovranno farsene una ragione: d’ora in avanti, non ci saranno più divieti a priori  alla presenza di animali da compagnia in condominio, siano essi a quattro zampe o, ad esempio, canarini. La norma è inserita nel testo approvato alla Camera sulla riforma del condominio, dove si mette in chiaro come, all’articolo 1138 del Codice civile, dal titolo “regolamenti di condominio”, come in nessun modo possa essere bandita la presenza degli animali domestici. Viene, a questo proposito, inserito un comma nuovo di zecca all’articolo sopracitato, laddove si pone in risalto all’articolo 16 della riforma del condominio come “Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

18 giugno 2013

Dal 18 giugno 2013 si volta pagina: nessun regolamento condominiale potrà più vietare la presenza di animali, né all’interno dei singoli appartamenti e neppure negli spazi comuni. I proprietari di cani o gatti dovranno solo preoccuparsi che i loro amici a quattro zampe non sporchino e non danneggino le proprietà condominiali o altrui e che, ovviamente, non disturbino in alcun modo gli altri condomini. Il 18 giugno entra definitivamente in vigore la legge 220/2012 che integra il codice civile stabilendo, appunto, all’articolo 1138, che «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia». Questa nuova regola si applica automaticamente, senza bisogno di modificare la difforme clausola del regolamento condominiali, automaticamente sostituito.

La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui. E’ quindi importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.

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