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LEX – RUBRICA D’INFORMAZIONE GIURIDICA A CURA DELL’AVVOCATO PAOLA PANICO DEL FORO DI ROMA: DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI SELVATICI CHI PAGA?

AG.RF.(Paola Panico). 23.11.2013

“Riverflash” -Cosa succede se con la nostra automobile abbiamo uno scontro con un cinghiale o altro animale selvatico che, improvvisamente, attraversa la strada?

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 conferisce alle Regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato); tali poteri, collocandosi in posizione sovraordinata rispetto a quelli attribuiti alle Province in materia di caccia e protezione faunistica – dapprima con la stessa L. n. 157/1992 ed ora dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – comportano, in capo alle stesse Regioni, l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a persone e cose, sia impartendo le opportune disposizioni alle Province ed agli altri enti gestori di riserve, oasi e parchi, sia verificando la corretta esecuzione delle prescrizioni, eventualmente attuando gli interventi sostitutivi necessari, in caso di inerzia degli enti gestori.

Il legislatore – sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato – ha così attribuito alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare le norme ed i connessi poteri di gestione per il controllo e la protezione della fauna selvatica, riservando alle Province le relative funzioni amministrative.

Nel nostro ordinamento le Regioni, ove possibile, organizzano i compiti amministrativi attraverso le Province ed i Comuni e, dunque, anche in caso di delega di funzioni alla Provincia, la Regione è responsabile dei danni provocati da animali selvatici (il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme), tranne che nei casi in cui la delega attribuisce alla Provincia autonomia decisionale ed operativa.

Conformemente alla normativa sopra citata, si è così consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio in base al quale la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 Codice Civile dei danni provocati da un animale selvatico a persone o cose, ove il risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Si tratta, dunque, di una responsabilità civile dell’Ente – Regione o Provincia – per fatto illecito (dolo o colpa, nelle sue tre componenti della negligenza, imprudenza ed imperizia); l’art. 2043 del codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) stabilisce, infatti, che: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

In queste ipotesi non trova, invece, applicazione l’art. 2052 Codice Civile, rubricato proprio “Danno cagionato da animali” poiché tale norma si riferisce alla responsabilità oggettiva (del proprietario dell’animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l’abbia in uso) fondata non su un comportamento o un’attività del soggetto, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale; in altre parole: il fatto che il soggetto sia stato diligente non esclude la sua responsabilità, per il danno causato dall’animale, se non viene provato il caso fortuito.

Avv. Paola Panico

Roma, Via della Giuliana n. 73

paolapanico@yahoo.it

cinghiali

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