Coppa di Africa dal 13 gennaio
header photo

ingrandisci il testo rimpicciolisci il testo testo normale feed RSS Feed

LA CASSAZIONE TAGLIA LE MULTE DA AUTOVELOX CHE EQUITALIA CONTINUA A RECAPITARE

autoveloxAG.RF 25.12.2016

(riverflash) – Equitalia, la famigerata agenzia statale di recupero crediti, chiuderà definitivamente i battenti entro il 1 luglio 2017. Purtroppo chi ci ha lavorato non verrà mandato a casa, anche se finora ha lavorato con metodi tutt’altro che apprezzabili e ha imparato a lavorare così. Verrà riassorbito dall’Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi mesi, tuttavia, Equitalia continuerà a infliggere supplizi a chi non ha i soldi per pagare le tasse gravose. Nell’autunno appena trascorso sono arrivate cartelle che chiedevano il pagamento di multe, vecchie 10, per infrazioni al codice della strada rilevate dagli autovelox. Equitalia chiede soldi che spesso non le spettano.

Con la sentenza n° 26441/16 del 20.12.2016, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che la contravvenzione può essere annullata se il verbale della polizia è incompleto, ovvero non cita l’ordinanza del prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica. In pratica la Cassazione, suddivide la casistica in tre tipologie.

In un centro urbano la contravvenzione è legittima solo se, con autovelox montato su cavalletto, l’automobilista viene fermato immediatamente con relativa contestazione. In sostanza, oltre al misuratore deve esserci anche la polizia a controllarne il funzionamento. Questo per dare all’automobilista la possibilità di difendersi e contestare la multa.

Fuori da centri urbani, in particolare sulle autostrade, il discorso è invece diverso: l’autovelox non è sottoposto ad alcun limite e può dunque esser montato anche senza la concomitante presenza della polizia, vista l’ovvia la problematicità del poter fermare immediatamente il trasgressore, che riceverà invece la multa a casa senza la necessità della contestazione immediata.

Il caso più problematico è il terzo, quello relativo alle strade urbane ad alto scorrimento e alle strade extraurbane secondarie. In queste situazioni, l’autovelox può si esser attivato anche senza la presenza della polizia ma solo dopo previa autorizzazione del Prefetto tramite decreto. Proprio sul decreto devono esser indicate in modo preciso la chilometrica dove deve essere montato l’autovelox. E, in caso di multa, la contravvenzione deve sempre riportare tra i suoi dati anche il numero dell’ordinanza del Prefetto.

Un chiarimento per i molti comuni italiani che usano l’autovelox per “fare cassa” invece di evitare incidenti stradali.

Fonte: http://motori.virgilio.it/

Nessun Commento »

Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.


Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Lascia un commento


Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.

*